Il significato più profondo delle enunciazioni contenute nell’art. 1 legge 184/83 non può che essere questo:
- il minore ha diritto di essere educato nella propria famiglia d’origine, finché ciò sia possibile
- la famiglia d’origine, per poter assolvere ai suoi compiti educativi, deve essere sostenuta dallo Stato.
Nelle prossime righe approfondiremo il tema del sostegno alla famiglia d’origine e alla gestante madre, precisando quali siano le iniziative e gli interventi che le Istituzioni “sarebbero chiamate” a mettere in campo a sostegno della famiglia in difficoltà, per scongiurare la disgregazione dei nuclei famigliari a rischio e il conseguente abbandono del minore convivente.
L’affidamento familiare
Ha lo scopo di assicurare ai minori, che – per gravi motivi – non possono per un periodo di tempo più o meno lungo continuare a vivere con i loro genitori o parenti, di crescere in un ambiente familiare evitando il loro inserimento in comunità.
L’adozione
L’adozione è la modalità con cui si diventa madre o padre di un figlio non procreato.
Comunità
Secondo la scala di priorità prevista dalla legge, l’inserimento dei minori in comunità è ammesso solo nei casi in cui si sia dimostrata l’impossibilità di attuare gli altri interventi, quali:
- l’inserimento del minore in una famiglia adottiva, se si verifica una situazione di abbandono morale e materiale;
- l’inserimento del minore in una famiglia affidataria, in caso di impossibilità temporanea della famiglia di origine a far fronte alle esigenze del minore.
Sostegno a distanza
E' il sostegno economico/logistico a distanza di bambini in difficoltà
Vuoi altri approfondimenti? Vai su www.anfaa.it